Periodo di formazione e prova docenti 2025/2026: novità e chiarimenti 

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Con la nota n. 95371 dell’11 dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le periodiche istruzioni operative sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2025/2026. 

La nota conferma per grandi linee l’impianto formativo previsto per l’anno precedente, introducendo tuttavia alcune significative novità che i dirigenti scolastici sono chiamati a conoscere e applicare nella gestione dei docenti in anno di prova. 

Una modifica di tipo organizzativo, rispetto all’anno precedente, riguarda la gestione delle prime 3 ore degli incontri iniziali: le stesse saranno realizzate direttamente da INDIRE attraverso un incontro formativo nazionale sincrono, fruibile presso le Scuole Polo o altre sedi territoriali. Le restanti 3 ore rimangono organizzate, come di consueto, dagli Uffici Scolastici Regionali e dalle Scuole Polo. 

Tra le tematiche affrontate nelle 6 ore di formazione obbligatoria (incontri introduttivi e conclusivi), fa il proprio ingresso l’utilizzo consapevole e didattico delle tecnologie emergenti, con riferimento alle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche. L’aggiornamento mira a promuovere pratiche educative responsabili e coerenti con la transizione digitale, riconoscendo sia le potenzialità sia i rischi significativi legati all’utilizzo dell’IA in ambito didattico. Si tratta di un tema rilevante che l’ANP ha già approfondito in precedenti comunicati, tramite specifici percorsi formativi e mettendo a disposizione appositi format. 

La nota fornisce inoltre importanti precisazioni su alcune categorie di docenti obbligati a svolgere il periodo di prova: 

– sono tenuti al periodo di prova tutti i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; in particolare, l’obbligo vale anche per i docenti tecnico-pratici che passano alle classi di concorso dei docenti disciplinari (dalla Tabella B alla Tabella A nella scuola secondaria di secondo grado), in tal modo chiarendo definitivamente un aspetto che in precedenza aveva generato incertezze interpretative 

– per i docenti vincitori del concorso ordinario bandito con DPIT 2575/2023 e 3059/2024 (PNRR1 e PNRR2), l’anno di prova comincia dalla data del conseguimento dell’abilitazione da ottenersi entro il 31 dicembre 2025: la data del conseguimento rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova nell’a.s. 2025/2026. In tal caso, i requisiti di servizio utili al superamento del periodo di formazione e prova (180 giorni complessivi e 120 di attività didattiche) devono essere proporzionalmente riparametrati sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato. 

Tra coloro, invece, che non sono tenuti a svolgere l’anno di prova, l’Amministrazione chiarisce la situazione dei docenti diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva i quali, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto di lavoro successivamente al positivo superamento dell’anno e del periodo di prova e che, poi, siano stati riassunti in ruolo a qualunque titolo nello stesso grado di scuola. La misura risponde a situazioni note derivanti dal contenzioso sui diplomi magistrali e tutela i docenti che hanno già completato con esito positivo il percorso di prova prima della risoluzione del contratto. 

I colleghi dirigenti dovranno prestare particolare attenzione a verificare le categorie di docenti tenute al periodo di prova, soprattutto in relazione ai passaggi di ruolo dei docenti tecnico-pratici e ai vincitori dei concorsi PNRR. 

Vale la pena ricordare, infine, il ruolo cruciale del dirigente scolastico nel proporre, monitorare e sostenere le attività formative, con particolare riferimento alla stipula del Patto per lo sviluppo professionale e all’osservazione in classe, elementi essenziali per una valutazione completa e consapevole del percorso dei docenti neoassunti.