Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025 del decreto-legge n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“, si introducono disposizioni di fondamentale rilevanza per la gestione della Formazione scuola-lavoro (FSL, ex PCTO). L’articolo 7, in particolare, definisce in modo nitido l’ambito della tutela assicurativa INAIL e stabilisce un vincolo operativo stringente sulle attività consentite agli studenti durante i periodi di formazione presso le imprese ospitanti.
Il decreto chiarisce definitivamente, attraverso un’interpretazione autentica dell’articolo 18 del decreto-legge n. 48/2023, che la copertura assicurativa INAIL si estende anche agli infortuni in itinere, ovvero quelli che possono verificarsi durante il tragitto dall’abitazione dello studente al luogo dove si svolgono le attività formative e viceversa. Tale disposizione risolve le incertezze interpretative che si erano manifestate sull’ambito di applicazione della tutela durante gli spostamenti, confermando legalmente la copertura per il tragitto casa-lavoro anche con efficacia retroattiva. Si tratta di un elemento di garanzia importante sia per gli studenti che per le istituzioni scolastiche, poiché elimina zone grigie nella protezione assicurativa del percorso formativo.
L’elemento di maggiore impatto operativo introdotto dall’articolo 7 riguarda, però, l’aggiunta del comma 784-novies all’articolo 1 della legge n. 145/2018. Le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non potranno più prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa stessa. La disposizione valorizza dunque la natura prevalentemente orientativa della formazione scuola-lavoro, che deve mirare all’acquisizione di competenze trasversali attraverso esperienze operative e non configurarsi come prestazione lavorativa in contesti ad alta pericolosità.
Il nuovo vincolo impone al dirigente scolastico che stipula la convenzione un preciso onere di “due diligence”, connesso all’obbligo di assicurare che il Progetto Formativo Individuale dello studente non includa alcuna attività identificata come ad alto rischio nel DVR del partner aziendale. La mancata verifica di detta conformità può esporre l’istituzione a responsabilità in caso di infortunio.
Operativamente, il dirigente scolastico deve:
- esigere dall’azienda ospitante la consegna alla scuola della sezione del Documento di Valutazione dei Rischi inerente alla formazione scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 784-quater della legge n. 148/2015, nella quale sia riportata anche una dettagliata individuazione di quali attività possano essere svolte dagli studenti e quali no, perché rientranti tra le lavorazioni ad elevato rischio
- integrare la convenzione con l’azienda partner con richiamo esplicito all’articolo 7 del decreto-legge n. 159/2025, rendendo così le parti pienamente consapevoli del divieto di esposizione degli studenti a lavorazioni ad alto rischio
- inserire nella convenzione una clausola risolutiva che preveda l’immediata interruzione del percorso di FSL in caso di inosservanza del divieto da parte dell’azienda, tutelando così sia lo studente che l’istituzione scolastica da eventuali responsabilità derivanti da violazioni degli obblighi di sicurezza.
Alla luce di quanto sopra, suggeriamo di prestare particolare attenzione nella selezione e nel controllo della piena conformità dei partner aziendali, specialmente in settori caratterizzati da elevata incidenza infortunistica come l’edilizia, la logistica e la meccanica.
L’ANP ritiene che a disposizione in commento rappresenti un rafforzamento significativo del quadro normativo sulla sicurezza nella formazione scuola-lavoro, imponendo standard di sicurezza più elevati. L’approccio del legislatore è chiaro: la formazione deve svolgersi in un ecosistema protetto, dove l’esperienza pratica non si traduca mai in esposizione a rischi elevati. Le istituzioni scolastiche sono chiamate a svolgere un ruolo di tutela attiva della salute degli studenti, attraverso una vigilanza rigorosa sulle condizioni operative offerte dai partner aziendali.
Rimandiamo a uno specifico approfondimento per le altre novità contenute nel decreto-legge n. 159/2025.







