COVID-19 e infortunio sul lavoro: un importante chiarimento di INAIL

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Pubblichiamo la comunicazione che il Presidente ANP ha inviato ai soci in servizio per informarli dell’interlocuzione con l’INAIL.

Ai soci ANP

L’ANP, lo scorso 9 gennaio, ha richiesto alla Direzione centrale del rapporto assicurativo dell’INAIL di chiarire la portata dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, a fronte di alcune incertezze interpretative sorte in sede di applicazione. Secondo la disposizione citata, Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. […]

In particolare, si è chiesta una precisazione sui presupposti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia in capo al datore di lavoro, in modo da consentire la tempestiva e piena applicazione del disposto normativo da parte dei dirigenti scolastici. Nella medesima prospettiva, si è sollecitata l’indicazione degli elementi e dei dati fattuali che il datore di lavoro deve prendere in considerazione ai fini della valutazione circa la sussistenza del nesso causale: in base alla circolare n.22 del 20 maggio 2020, infatti, detta valutazione avviene per lo più in base ad indizi ed “elementi acquisiti d’ufficio”, “forniti dal lavoratore” nonché “prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato”.

L’INAIL ha risposto la scorsa settimana, con la nota che ti allego, affermando che:

  • l’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro da parte del datore di lavoro sorge o in presenza di un certificato medico di infortunio rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore o a fronte della richiesta di denuncia da parte della sede INAIL che ha avviato l’istruttoria su segnalazione del dipendente o del patronato che lo assiste o dell’INPS. In questo secondo caso, sono le sedi stesse a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio, indicando il relativo termine;
  • al di fuori delle due menzionate ipotesi, non sussiste alcun obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro;
  • la presenza di elementi e dati fattuali idonei a comprovare o far presumere la sussistenza del nesso causale sopra indicato non deve essere rilevata dal datore di lavoro. Un simile accertamento è infatti demandato all’istruttoria che le sedi dell’INAIL sono tenute a compiere a fronte delle denunce di infortunio.

La Direzione centrale del rapporto assicurativo dell’INAIL si è infine resa disponibile a partecipare, insieme ad ANP, a un evento per illustrare più ampiamente il tema. Della data di detto evento ti daremo comunicazione in seguito.

Un caro saluto.

Antonello Giannelli