La documentazione, in materia di sicurezza, è un vero e proprio strumento organizzativo che consente di gestire nel tempo la conoscenza della peculiare realtà lavorativa e contribuisce all’implementazione e al monitoraggio dell’organizzazione della sicurezza all’interno della scuola.
Per verificare se presso l’Istituto è conservata la documentazione obbligatoria generale e specifica, si consiglia di utilizzare le check list riportate nelle pp. 174 ss. delle Linee guida INAIL più volte citate e disponibili al link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-scuola.pdf.
In particolare, si richiama l’attenzione sulla tenuta del registro dei controlli periodici antincendio.
L’art. 5 del d.P.R. n. 37/98 obbliga i responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature, a predisporre e attuare le misure di sicurezza antincendio e ad annotare su un apposito registro tutti i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale.
L’allegato VI al D.M. 10.03.1998 definisce il significato da attribuire ai termini della sorveglianza, controllo e manutenzione:
- Sorveglianza: è il controllo visivo teso ad accertarsi dell’idoneità dei materiali e delle attrezzature. Può essere effettuata da personale normalmente in servizio appositamente individuato;
- Controllo: è l’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature degli impianti. Il controllo deve essere effettuato da personale esperto interno o esterno all’azienda (nel caso della scuola tale attività viene svolta da una Ditta antincendio esterna individuata dall’Ente Proprietario);
- Manutenzione: intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. La manutenzione deve essere effettuata da personale o ditte esperte, operanti nel settore.
Mentre per i controlli si prevede una periodicità almeno semestrale, circa la periodicità della sorveglianza la normativa nulla stabilisce; essa pertanto potrebbe essere di tipo trimestrale, mensile, settimanale o giornaliero in base anche all’elemento, impianto da sorvegliare e al tipo di attività.
Il registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile per i controlli dei Vigili del Fuoco.
Al fine di meglio adempiere agli obblighi soprariportati e più in generale al fine di rilevare tempestivamente i guasti o le situazioni di pericolo, così come di avere sempre contezza delle persone presenti all’interno di ciascun plesso, si mettono a disposizione, nell’area riservata del sito ANP, i seguenti modelli:
- Modulo segnalazione guasti e pericolo
- Registro controlli antincendio
- Registro delle persone esterne.







