Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’articolo 144 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossioni) che riordina le previsioni dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973. Forniamo ai nostri iscritti una lettura orientativa della norma, anche per trasformarla in occasione di riflessione sulla qualità della gestione amministrativa.
È rimasto invariato il comma 1 in merito agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, quindi anche delle istituzioni scolastiche: prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, esse devono verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Come noto, in caso affermativo, le amministrazioni pubbliche non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La novità riguarda invece i commi 2 e 3 che sostituiscono i precedenti commi 2 e 2-bis:
- Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
- Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Quindi per il pagamento a persone fisiche di stipendi, salari e altre indennità connesse al rapporto di lavoro, compresi i compensi dovuti a seguito di licenziamento, la soglia di verifica è fissata a 2.500 euro, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, fermo restando che l’inadempienza, per essere rilevante, deve essere almeno pari a 5.000 euro.
Sul piano operativo, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, se ne deduce che le stesse devono effettuare verifiche solo sui compensi pagati direttamente con fondi del loro bilancio utilizzando l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate.
Invece, per quanto riguarda gli emolumenti liquidati tramite “cedolino unico”, a parere dell’ANP la verifica è di esclusiva competenza dell’Amministrazione centrale (MIM e MEF) poiché le istituzioni scolastiche non sono a conoscenza dei compensi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Occorrono, in ogni caso, indicazioni operative puntuali da parte dei suddetti Ministeri che indichino esplicitamente quali siano i pagamenti la cui verifica spetta alle scuole e quali rimangano di competenza esclusiva dell’Amministrazione centrale.
La distinzione è necessaria per evitare di responsabilizzare indebitamente le scuole di verifiche impossibili da compiere e di creare confusione operativa nelle segreterie, già oberate di adempimenti.
Terremo i nostri iscritti costantemente aggiornati su tale delicata materia.






