Bonus docenti e ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: le indicazioni dell’ANP a supporto dei dirigenti scolastici 

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Essendo ormai avviata nelle istituzioni scolastiche la contrattazione integrativa, l’ANP ritiene necessario tutelare i colleghi mettendoli in guardia rispetto a eventuali non corrette interpretazioni circa: 

  • la piena vigenza del bonus premiale per la valorizzazione del personale docente 
  • l’utilizzo delle risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. 

Sul primo profilo non c’è alcunché di nuovo. Come abbiamo ripetutamente osservato, il bonus premiale continua a esistere come si può immediatamente evincere ripercorrendo i passaggi normativi che lo regolano. 

L’art. 1, c. 249 della legge n. 160/2019 ha eliminato l’obbligo di destinare le risorse di cui all’art. 1, c. 126 della legge n. 107/2015 al fine inizialmente previsto ma non ha minimamente vietato ai dirigenti scolastici la facoltà di inserirlo nella proposta di contratto integrativo. Mantengono piena vigenza, infatti, sia l’istituto giuridico del bonus che la competenza del comitato di valutazione a formularne i criteri di attribuzione ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 297/1994. La quantificazione dei compensi spetta al dirigente scolastico in coerenza con i criteri generali stabiliti nella contrattazione di istituto come previsto dall’art. 30, c. 4, lett. c4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021. 

In buona sostanza, a partire dall’anno scolastico 2020/21, con la legge n. 160/2019 le risorse finalizzate all’erogazione del bonus hanno perso l’originario vincolo di destinazione e sono confluite nel fondo per il pagamento del salario accessorio di docenti e ATA della singola scuola, competendo al dirigente scolastico la formulazione della relativa proposta. Ricordiamo che il fondo deve essere ripartito secondo quanto deciso in contrattazione d’istituto (CCNL 2019-2021, art. 30, c. 4, lett. c2 “criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi”). 

L’ANP sostiene da sempre fortemente l’istituto del bonus premiale, ritenendolo una delle leve più efficaci con cui il dirigente scolastico può favorire lo sviluppo e il miglioramento della qualità del servizio. Per ulteriori approfondimenti sul tema rimandiamo alla visione del nostro recente webinar sulla contrattazione le cui registrazione, slide e modulistica sono accessibili agli iscritti tramite il presente link. 

Per quanto riguarda le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, esse sono ripartite fra le istituzioni scolastiche in proporzione al numero dei posti di docenti e ATA presenti nell’organico dell’autonomia. Tali ore, tuttavia, sono finalizzate a remunerare solo quelle di docenza necessarie per sostituire un docente assente e non anche il lavoro straordinario eventualmente svolto dal personale ATA. 

Infatti, mentre l’assenza di un docente richiede necessariamente la sostituzione – anche a pagamento mediante il fondo in questione – da parte di un altro docente per garantire agli alunni la continuità del servizio di istruzione, l’assenza di una unità di personale ATA comporta indubbiamente un aggravio di lavoro per i suoi colleghi in servizio quel giorno ma mai, tecnicamente, la sua “sostituzione a pagamento”.  

Al surplus di lavoro provocato dall’assenza di una unità di personale ATA si può far fronte solo attraverso i due distinti istituti contrattuali dell’intensificazione – da quantificare nel contratto integrativo di istituto – oppure del lavoro straordinario, posti entrambi a carico del FIS e tra loro alternativi.