Servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione: facciamo chiarezza

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Le novità introdotte dal Decreto-legge n. 127/2025 – al quale abbiamo dedicato un’apposita scheda di lettura – in materia di servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione modificano in modo significativo le procedure di affidamento per i contratti superiori ai 140.000 euro. 

Chiariamo subito che le modifiche apportate dall’articolo 5 del decreto in esame incidono esclusivamente sull’articolo 108 del Codice dei contratti pubblici che disciplina gli appalti sopra i 140.000 euro. Per gli importi inferiori a tale soglia non vi sono modifiche e rimane possibile procedere con l’affidamento diretto secondo le modalità già in uso. 

Dunque, per gli affidamenti di importo inferiore ai 140.000 euro, che rappresentano la maggioranza dei casi nelle istituzioni scolastiche, continuano ad applicarsi le procedure di affidamento diretto previste dall’articolo 50 del Codice dei contratti. Tuttavia, consigliamo di privilegiare quelle ditte di trasporto in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza, accessibilità e professionalità dei conducenti che la legge ha previsto di valorizzare nelle procedure sopra soglia. 

Ricordiamo che le istituzioni scolastiche non possiedono i requisiti necessari per ottenere una qualificazione di primo livello (SF3): alla questione abbiamo dedicato un recente comunicato. Esse potrebbero anche valutare di procedere con gara al di sotto della soglia di 140.000 euro; tuttavia, ciò non è consigliabile per l’aggravamento delle procedure. L’articolo 1 del Codice ricorda, infatti, che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”. 

Nel caso in cui la stazione appaltante effettui una procedura che comporta la valutazione delle offerte, la principale innovazione riguarda l’inserimento dei contratti per il trasporto scolastico tra quelli che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò significa che le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, dovranno valorizzare prioritariamente gli elementi qualitativi dell’offerta attraverso criteri oggettivi, misurabili e certificabili.  

Per quanto riguarda i nuovi requisiti da considerare, andranno valutati con specifico rilievo la presenza di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, l’accessibilità e le dotazioni per il trasporto di persone con disabilità nonché le competenze tecniche certificate dei conducenti. 

Il decreto, inoltre, equipara tali contratti a quelli ad alta intensità di manodopera, per i quali è previsto un tetto massimo per il punteggio economico del 30 per cento. Tale disposizione comprime ulteriormente il peso del mero dato economico dell’offerta a favore della qualità del servizio offerto. 

Come ANP accogliamo con favore la nuova disposizione che risponde finalmente a esigenze concrete di sicurezza, inclusione e tutela degli studenti da tempo avvertite dalle nostre scuole. È innegabile che queste modifiche renderanno inevitabilmente più complesse le relative procedure di affidamento, ma riteniamo che si tratti di una complessità necessaria e giustificata dall’obiettivo di innalzare in modo significativo gli standard di qualità nel trasporto scolastico. 

Scarica la nota MIM del 24-9-2025