L’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 ha esteso all’anno scolastico 2024/2025 la tutela infortunistica degli studenti e del personale docente del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, prevista originariamente per il solo anno scolastico 2023/2024 dall’articolo 18, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Della innovazione apportata da quest’ultima disposizione abbiamo già dato conto in maniera approfondita, all’incirca un anno fa, in due comunicati, pubblicati rispettivamente il 15 settembre 2023 e il 9 ottobre 2023 e in un webinar del 13 ottobre successivo.
Pur rinviando a tale copioso materiale per ulteriori approfondimenti, preme in questa sede ricordare che le disposizioni contenute nell’art. 18 del decreto-legge n. 48/2023 non fanno venir meno l’opportunità di procedere alla stipula di polizze assicurative a favore degli studenti. Infatti, esse garantiscono, in via generale e di regola, una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall’INAIL in base all’articolo 66 del DPR n. 1124/1965, sotto il profilo:
- dell’ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti)
- della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni)
- del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per la sostituzione/riparazione di occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).
Inoltre, le polizze assicurative stipulate dalle singole istituzioni scolastiche coprono, come noto, anche la responsabilità civile:
- dell’istituzione scolastica in quanto facente parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in ottemperanza alla C.M. n. 2170 del 30 maggio 1996
- del personale scolastico
- degli alunni
per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
In conclusione, le polizze assicurative offrono una valida tutela per fare fronte a situazioni foriere di conflitti con le famiglie che si producono al di fuori dell’ambito di applicazione delle garanzie erogate dall’INAIL.







