La Legge n. 205/2017 ha previsto la possibilità di valorizzare il personale docente, rinviandone la disciplina di dettaglio ad apposito decreto ministeriale. Il D.M. n. 258/2022, adottato dall’ex Ministro Bianchi ai sensi dell’articolo 1, comma 593-bis della suddetta legge, ha fissato i criteri generali per una prima individuazione dei docenti potenzialmente destinatari di tale incentivazione, cercandoli tra quelli di ruolo che, avendo assicurato una presenza stabile in scuole con situazioni di disagio, hanno contribuito alla qualità della didattica e al successo formativo degli studenti.
Tale previsione legislativa, naturalmente, non interferisce con il cosiddetto ‘bonus premiale’, istituito dalla Legge. n. 107/2015, che costituisce uno dei principali e più efficaci strumenti di sviluppo e di miglioramento della qualità del servizio in mano ai dirigenti scolastici. Su di esso siamo più volte intervenuti per dissipare le pretestuose e risibili argomentazioni che lo vorrebbero abrogato.
Il D.M. 258/2022 determina le modalità di calcolo delle risorse incentivanti, aventi natura accessoria, spettanti ad ogni istituzione scolastica con riferimento ai soli docenti di ruolo e sulla base di considerazioni oggettive collegate all’efficacia didattica:
“b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;
b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”
Il D.M. in questione prescrive – all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) – che le risorse siano così assegnate:
- per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell’ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione
- per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.
È importante realizzare che tali regole sono finalizzate unicamente al calcolo, da parte del MIM, della somma di spettanza di ogni istituzione scolastica ma che non sussiste alcun diritto soggettivo al percepimento delle stesse in capo a singoli docenti.
Il Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con Nota prot. n. 22854 del 19 luglio 2024, ha assegnato alle scuole le risorse relative all’anno scolastico 2022/2023 – quindi non si tratta di incentivazioni relative all’anno in corso – individuando tre gruppi ai quali ricondurre i docenti beneficiari della misura:
gruppo A: docenti a tempo indeterminato, residenti in provincia diversa da quella dell’istituzione scolastica di titolarità e di servizio che non abbiano, almeno negli ultimi 5 anni, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione, garantendo pertanto ai propri alunni e studenti la continuità didattica;
gruppo B: docenti a tempo indeterminato nella medesima scuola per almeno 5 anni, residenti in provincia diversa da quella dell’istituzione scolastica di titolarità e di servizio che, nell’a.s. 2022/2023 era identificata con valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021 n. 234;
gruppo A+B: docenti per i quali ricorrono le fattispecie del gruppo A e del gruppo B.
I docenti beneficiari sono stati individuati “applicando i criteri definiti dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 258 del 30 settembre 2022 ai dati presenti nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito alla data del 27 aprile 2023”. Il Dipartimento, a partire dal 25 luglio, ha comunicato alle istituzioni scolastiche i nominativi dei docenti interessati.
Si fa presente che i criteri ministeriali, ai sensi dell’art. 3, c. 1 del medesimo decreto, non hanno alcun carattere di definitività e anzi, in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 30, comma 4, lett. c4) del CCNL 2019-2021 del comparto, possono essere opportunamente integrati con ulteriori e più specifici criteri da parte della contrattazione integrativa di istituto, all’interno delle prerogative dell’autonomia scolastica. In questo modo, si potranno individuare i docenti da incentivare, purché tra quelli inclusi nell’elenco fornito dal Ministero.
È quindi necessario riunire – anche a settembre, in quanto non c’è alcuna fretta di provvedere adesso – il tavolo contrattuale per concordare tali criteri. A titolo esemplificativo, non andrebbero ignorate situazioni connotate da assenze lunghe o frequenti che, per quanto legittime, abbiano inciso negativamente sulla continuità e sulla qualità del servizio scolastico. Le operazioni di erogazione al personale devono concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.
Ribadiamo, infine, che la somma ricevuta dal Ministero è integralmente utilizzabile in favore dei soli docenti individuati, sulla base dei criteri di istituto, a partire dall’elenco ministeriale.







