Intesa su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2024/2025: cosa cambia per l’assenza dei DSGA 

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Lo scorso 27 giugno 2024 è stata raggiunta l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di comparto volta a prorogare per l’a.s. 2024/2025 le disposizioni del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA. L’Intesa reca precisazioni in linea con le novità introdotte dal CCNL 2019-2021 di comparto. Alcuni dettagli saranno definiti successivamente in sede di prossimo confronto.  

Dell’Intesa dà notizia la Nota MIM 4 luglio 2024, n. 101933 su Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2024/25. 

Per quanto riguarda il personale ATA, ricordiamo che il CCNL 2019/2021 ha modificato significativamente l’ordinamento professionale del personale ATA con la creazione dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione che include quello precedentemente classificato nell’area D.  

Circa la copertura dei posti vacanti o disponibili dei DSGA o le assenze superiori ai 90 giorni complessivi, ricordiamo che l’art. 57 del CCNL 2019/2021, entrato in vigore il 1° maggio 2024, al c. 3 così dispone:  

  1. 3. Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale:
  2. a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali);
  3. b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

Per garantire il coordinamento con tale articolo, è stato riformulato il contenuto dell’art. 14 del CCNI relativo alle modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili della posizione di lavoro di DSGA. 

Pertanto, ferma restando l’applicazione degli articoli 12 e 13 del CCNI, al personale aspirante alle utilizzazioni ex art. 14 gli incarichi dovranno essere conferiti secondo l’ordine di priorità e sulla base dei criteri definiti dall’art. 1, c. 10 dell’Intesa 

  1. a) funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
  2. b) funzionari di cui all’art. 57, c. 3, lett. a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto;
  3. c) personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa (non ancora attivato);
  4. d) assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
  5. e) altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
  6. f) personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito (non ancora attivato).

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. n. 74/2024. 

La nuova fisionomia pone in secondo piano gli assistenti amministrativi con II o I posizione economica, subordinandoli agli incarichi ad interim di chi già riveste l’incarico di DSGA (art. 57, c. 3, lett. b) del CCNL 2019/2021 di comparto) o agli assistenti amministrativi laureati e con esperienza almeno quinquennale o diplomati con esperienza almeno decennale.  

Con l’espandersi della nuova area dei funzionari, dovrebbero sperabilmente diminuire le situazioni di disagio che nelle scuole genera l’assenza del DSGA titolare. Si tratta, in ogni caso, di operazioni di competenza degli UAT/USR. 

Per completezza riportiamo il testo dell’art. 14 del CCNI dell’8 luglio 2020 nella precedente versione: 

– Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura 

  1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009.
  2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
  3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.
  4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell’ambito degli accordi di cui al precedente articolo 12 predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali.

Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l’impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche. 

  1. L’Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2.
  2. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
  3. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d’ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Regolamento citato.
  4. Nell’ambito dell’ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e l’ordine di priorità previsto al comma 6, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del C.C.N.I. 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo.