In data 8 novembre 2023, il Parlamento ha approvato la conversione in legge (Legge 13 novembre 2023, n. 159), con modificazioni, del cosiddetto “Decreto Caivano” e cioè del decreto-legge 123/2023, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
Il testo del decreto convertito prevede:
- interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano, recentemente teatro di gravi episodi di cronaca con coinvolgimento di minori (articoli 1-2)
- disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile (articoli 3-9)
- disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale (articoli 13-16)
- disposizioni in materia di offerta educativa di interesse generale (articoli 10-12)
All’interno di queste ultime, particolarmente rilevanti per la scuola, l’articolo 10 prevede interventi definiti come piano “Agenda Sud” e riferiti alle istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali. In particolare, sono programmati i seguenti provvedimenti destinati prioritariamente alle scuole individuate sulla base degli esiti delle rilevazioni INVALSI:
- possibilità di attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato con termine differito dal 31 dicembre 2023 al 15 aprile (stanziamento iniziale di 12 mln)
- potenziamento dell’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano “Agenda Sud” (per uno stanziamento complessivo di oltre 13 mln)
- finanziamento di 25 mln, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020, per l’adozione di iniziative volte a rafforzare le competenze di base degli studenti, a promuovere la mobilità studentesca, l’apprendimento in una pluralità di contesti e il supporto socio-educativo
Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 del CCNL 2016-18) viene incrementato di 6 mln annui a decorrere dall’anno scolastico 2023/24, al fine di prevenire fenomeni di dispersione scolastica nelle scuole situate in aree a forte rischio di abbandono e di valorizzare la professionalità dei docenti che, nelle suddette istituzioni scolastiche, garantiscano la continuità didattica. Per le stesse finalità, una quota pari al 50 per cento dell’incremento del Fondo è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell’applicazione della misura i docenti in sovrannumero destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Ai medesimi docenti a tempo indeterminato è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d’ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d’istituto.
L’articolo 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”) prevede che, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, nelle scuole delle piccole isole, dei comuni montani, delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o comunque caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, sia possibile derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal DPR 81/2009 nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale.
L’articolo 11 contiene un’altra misura di rilievo concernente il potenziamento del Piano per asili nido (0-2 anni), con risorse assegnate tutte in anticipazione agli Enti locali, attraverso interventi individuati con decreti del MIM e del MEF, al fine di creare circa 30.000 posti in più.
Di grande interesse risulta infine l’articolo 12, integrato col comma 01, relativo al rafforzamento del rispetto dell’obbligo scolastico, con l’inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
Nello specifico, con detto articolo:
- è stato integralmente riscritto l’articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesi nel tempo in relazione all’obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l’articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Evidenziamo che esso detta una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
- è stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);
- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo cui “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
L’ANP esprime apprezzamento per l’introduzione di misure volte al rispetto dell’obbligo dell’istruzione dei minori e di termini stringenti sul controllo delle assenze, in quanto rappresentano ulteriori strumenti che permetteranno ai colleghi di monitorare e contrastare con maggiore efficacia le situazioni a rischio di dispersione. Ricordiamo che, fino a oggi, la violazione dell’obbligo era sanzionata solo con un’ammenda fino a 30 euro che, unitamente all’indeterminatezza delle prescrizioni temporali, costituiva un deterrente assai debole.
Tuttavia, sempre riguardo al controllo delle assenze, occorre rilevare alcune criticità, connesse alla responsabilità posta in capo al dirigente scolastico cui spetta vagliare le motivazioni addotte a giustificazione delle assenze che dovranno essere oggettive e documentate. Lo stesso potrà delegarne il controllo sistematico, da effettuarsi tramite registro elettronico, ai docenti coordinatori di classe come è diffusa prassi da sempre. Si tratta, quindi, di un ulteriore elemento a sostegno di quanto sostenuto dall’ANP in molteplici occasioni, ovvero la necessità di prevedere un middle management che coadiuvi il dirigente nelle molteplici incombenze amministrative e gestionali previste dalla normativa vigente.
Infine, è opportuno considerare che, attualmente, ben 16 regioni su 20 hanno abolito l’obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola degli alunni dopo cinque giorni di assenza e in esse, pertanto, i genitori non sono ordinariamente tenuti a presentarlo. Qualora una scuola, specie se in un’area di disagio socio-economico, richiedesse tale certificato per contrastare l’elusione dell’obbligo di istruzione, si determinerebbe sulla famiglia un ulteriore aggravio determinato dal costo per il suo rilascio.
L’ANP ritiene che tale situazione sia insoddisfacente e che vada risolta diversamente.







