In materia di polizze assicurative – innovata dal D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023 – l’ANP ha già fornito indicazioni nel comunicato del 15 settembre scorso e, in precedenza, nel corso del webinar del 23 maggio scorso sulla gestione dei sinistri.
Alla luce della campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle novità introdotte dal citato decreto, riteniamo utile tornare sull’argomento per supportare operativamente i nostri iscritti nella gestione delle relazioni con le famiglie.
A fronte di eventuali criticità relazionali, infatti, è opportuno che la scuola fornisca le informazioni necessarie per garantire lo svolgimento di tutte le sue attività in sicurezza.
L’articolo 18 del D.L. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica:
- degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). A questi, per l’anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall’INAIL, “limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate” (articolo 18, comma 2, lettera f);
- degli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. Questi, per l’anno scolastico 2023/2024, godono della tutela erogata da INAIL senza alcuna limitazione.
Come ricordato da ultimo dalla Nota MI 5 maggio 2021, prot. n. 688, l’assicurazione pubblica obbligatoria, prima dell’intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai sensi dell’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Tanto premesso, alla luce delle recenti novità risulta comunque opportuno continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli studenti dal momento che esse, se ben studiate, garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall’INAIL in base all’articolo 66 del DPR n. 1124/1965.
Vediamo sotto quali profili tale tutela risulti più ampia:
- quello dell’ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);
- quello della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
- quello del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).
Ricordiamo, poi, che le polizze prevedono una copertura per l’ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
Suggeriamo, dunque, nel caso di richiesta di chiarimenti da parte delle famiglie, di:
- verificare le coperture della polizza stipulata dalla scuola
- evidenziare ai genitori le tutele aggiuntive e complementari fornite dalla prima.







