Non essendone intervenute l’abrogazione o la modifica, risulta ancora in vigore l’art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Sebbene sia stata decretata la cessazione dell’emergenza pandemica alla data del 31 marzo 2023, la norma richiamata non riconduce l’operatività dell’assenza da malattia – la quarantena non è più prevista, anche alla luce della circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2023, n, 25613 – alla permanenza dello stato emergenziale stesso. Il comma 1, infatti, a differenza del comma 2 del medesimo articolo, non ancora a detto stato la propria vigenza.
In buona sostanza, dunque:
- il periodo trascorso in malattia da Covid-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto
- la disposizione è parimenti applicabile sia al personale a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato.







