Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali ha disposto, all’articolo 8, la proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili. Sarà possibile fino al prossimo 31 dicembre 2023 far svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
La disposizione, peraltro, definisce ulteriormente i compiti del personale docente in condizione di fragilità. Infatti, al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che originariamente prescriveva che “[…] il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli” è aggiunto il seguente periodo: “Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.”
Alla luce di tale disposizione, dunque, i lavoratori fragili della scuola impegnati in modalità agile fino al 31 dicembre 2023 potranno essere sostituiti utilizzando il flag sul SIDI dedicato.







