Polizze assicurative delle istituzioni scolastiche: cosa fare alla luce del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023

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Come anticipato nel webinar del 23 maggio 2023 su “La gestione dei sinistri”, l’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità in ordine alla tutela infortunistica:

 

  1. degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). A questi, per l’anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall’INAIL, “limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate” (articolo 18, comma 2, lettera f);
  2. degli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. Questi, per l’anno scolastico 2023/2024, godono della tutela erogata da INAIL senza alcuna limitazione.

Una simile disposizione amplia, con tutta evidenza, l’obbligo di denuncia degli infortuni prodottisi in danno degli studenti al di là dei limiti previgenti. Come ribadito da ultimo dalla Nota MI 05 maggio 2021, prot. n. 688, l’assicurazione pubblica obbligatoria, prima dell’intervento normativo in oggetto, era infatti garantita – ai sensi dell’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività: a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria; c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Non si pone, per contro, alcuna necessità di rinegoziare le condizioni contrattuali delle polizze assicurative già sottoscritte dalle istituzioni scolastiche. Anzi, si ribadisce l’opportunità di continuare a prevedere – anche per il corrente anno scolastico – la garanzia “infortuni” al loro interno. Difatti – pur suggerendo un’attenta lettura delle stesse – le polizze assicurative garantiscono, in via generale e di regola, una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall’INAIL in base all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sotto il profilo:

a) dell’ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);

b) della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);

c) del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).

Inoltre, le polizze assicurative stipulate dalle singole Scuole coprono, come noto, anche la responsabilità civile:

– dell’istituzione scolastica in quanto facente parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in ottemperanza alla C.M. n. 2170 del 30/05/96

– del personale scolastico;

– degli Alunni

per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta.

In conclusione le polizze assicurative offrono una valida tutela per fare fronte a situazioni foriere di conflitti con le famiglie che si producono al di fuori dell’ambito di applicazione delle garanzie erogate dall’INAIL.

Per un’approfondita disamina della questione e un confronto puntuale tra le coperture assicurate da quest’ultimo e quelle offerte da una polizza assicurativa si rinvia al webinar citato in apertura.

Un team di consulenti è inoltre a disposizione per una valutazione personalizzata delle polizze nonché per fornire assistenza in tempo reale su qualsiasi problematica di natura assicurativa. Il numero telefonico dedicato agli iscritti ANP per richiedere assistenza è: 06 -56.54.80.21.