A proposito di inclusione: cosa fare dopo l’annullamento del D.I. n. 182/2020

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Come noto, la sentenza TAR Lazio, sez. Terza Bis, n. 9795 del 19 luglio scorso, pubblicata il 14 settembre 2021, ha annullato il D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, che le scuole hanno già iniziato ad attuare nel corso del precedente anno scolastico. 

Le motivazioni poste a sostegno della pronuncia sono sia di ordine formale che di ordine sostanziale: in altri termini, le illegittimità rilevate riguardano tanto il procedimento di formazione del decreto quanto il suo contenuto.  

Sotto il primo profilo, i giudici hanno ritenuto che il decreto impugnato, in ragione della sua portata generale, astratta e innovativa dell’ordinamento, presenti i caratteri di un regolamento. La sua emanazione pertanto avrebbe dovuto seguire le norme procedimentali dettate con riferimento a quella specifica tipologia di atto. 

Sotto il secondo profilo, i giudici hanno affermato che il decreto n. 182 avrebbe dovuto limitare il suo raggio di intervento alle modalità di individuazione delle misure di sostegno e ai modelli di PEI da utilizzare, così come previsto dall’art. 7, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 66/2017.  

Detto decreto, invece, si occupa di dettare una disciplina del GLO, per di più in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 104/1992, e giunge perfino a prevedere: – una predeterminazione rigida e rigorosa del range delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, correlate al cosiddetto “debito di funzionamento”, con conseguente svuotamento della discrezionalità tecnica propria del gruppo di lavoro; – la possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 62/2017, là dove detta possibilità di esonero è contemplata con riferimento soltanto agli studenti con DSA in presenza di ulteriori comorbilità adeguatamente certificate e soltanto a determinate condizioni e per le sole lingue straniere; – la facoltà di predisporre un orario di frequenza ridotto, senza la correlata previsione del recupero delle ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria, con conseguente violazione delle disposizioni relative all’obbligo di frequenza delle lezioni. Infine, i giudici amministrativi osservano che il decreto in questione doveva essere preceduto – e non già seguito – dalle linee guida previste dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 66/2017 contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva alla luce della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell’OMS.  

L’annullamento del D.I. n. 182/2020 segna, di fatto, la reviviscenza della disciplina previgente, ad esempio in tema di composizione del GLO, di articolazione del PEI e di modalità di assegnazione delle risorse di sostegno. Tuttavia, in considerazione del fatto che l’anno scolastico si è ormai avviato e che le risorse per il sostegno sono già state assegnate nonché del fatto che il Ministero potrebbe impugnare la sentenza richiedendo contestualmente la sospensione della sua esecuzione, si consiglia di attendere indicazioni dal Ministero stesso.  

Per quanto riguarda i GLO, nelle more di dette indicazioni è consigliabile non procedere alla loro costituzione così come invece richiesto dall’art. 3, c. 8, D.I. n. 182/2020. Se si palesasse comunque la necessità di convocare uno o più di essi, occorrerà fare riferimento a quanto disposto dall’art. 15, cc. 10 e 11, della legge n. 104/1992.