DPCM 24 OTTOBRE 2020: le FAQ dell’ANP

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1)  Da quando diviene obbligatorio applicare le disposizioni del DPCM circa la scuola secondaria di secondo grado? 

Il comma 9 dell’art. 1, lettera s), lascia invariato l’assetto del primo ciclo mentre, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le scuole del secondo ciclo adottano forme flessibili nell’organizzazione delle attività didattiche. Ciò significa che per l’applicazione delle disposizioni del DPCM deve sussistere quantomeno un presupposto: in specifici contesti territoriali regione, provincia o ASL devono riconoscere determinate criticità. 

Alla rilevazione delle criticità dovrebbe poi accompagnarsi, da parte degli stessi soggetti, la individuazione nella DAD al 75% o nella modulazione di ingressi o in altre modalità di organizzazione del servizio della risoluzione delle criticità connesse all’emergenza epidemiologica. 

In altri termini l’applicazione della disposizione in oggetto è subordinata all’adozione di specifici provvedimenti da parte delle autorità preposte.  

È comunque consigliabile che i dirigenti scolastici predispongano con urgenza: 

  • il Piano della DDI e il Regolamento sulla DDI, ove già non approvati dagli organi collegiali, al fine di sottoporli agli stessi nel più breve tempo possibile; 
  • un‘organizzazione del servizio (in termini di orario, alternanza di classi in presenza, turni pomeridiani ecc.) rispondente a quanto previsto dalla norma sopracitata, dal momento che i provvedimenti attesi potrebbero richiedere la loro immediata attuazione.  

2) Il DPCM prevede, in presenza di condizioni di cui all’art. 1, comma 9, lettera s), che almeno il 75% delle attività didattiche sia svolto a distanza. Come occorre calcolarlo? 

Innanzitutto, in considerazione dell’urgenza di adeguarsi a disposizioni dettate in vista della tutela della salute pubblica si ritiene possibile, in via provvisoria, adottare la DDI nella misura richiesta anche con semplice disposizione del dirigente scolastico. Tuttavia, dato il richiamo agli articoli 4 e 5 del Regolamento dell’autonomia, è necessario acquisire quanto prima le delibere degli organi collegiali competenti.  

La disposizione del comma 9, lettera s), dell’art. 1 del DPCM può essere applicata nel modo ritenuto più funzionale all’erogazione del servizio, tenendo conto della finalità per la quale è stata pensata: ovvero un alleggerimento della “pressione” sul trasporto pubblico. Ciò significa che potranno essere ritenuti ugualmente rispondenti alla norma provvedimenti che riducano la frequenza degli studenti ad una quota massima pari al 25%.  

Si consiglia, ovviamente, di garantire il più possibile lo svolgimento delle attività laboratoriali in presenza.    

3) Si possono prevedere percorsi specifici in presenza per studenti con disabilità e studenti fragili con problematiche socio-culturali? 

Sì, è possibile farlo in coerenza con quanto stabilito nelle Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89/2020.  

Per gli studenti fragili ai quali sia già stata garantita la possibilità di percorsi integrativi, sulla base dell’O.M. n. 134/2020, nulla cambia. 

4) Il docente può effettuare la DDI da casa? 

Come recita la nota MI prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020, la scuola rimane aperta e il personale docente e ATA assicura la propria prestazione in presenza. La stessa nota, tuttavia, fa salve particolari e differenti disposizioni organizzative del dirigente in caso di necessità. A tal fine, si consiglia di tener conto di una serie di elementi: 

  • tenuta della rete della scuola in caso di contemporanea attivazione di tante classroom quante sono le classi dell’istituto o comunque una parte significativa di esse; 
  • tasso di pendolarismo del personale in relazione all’utilizzo di mezzi pubblici; 
  • condizioni di “fragilità” del personale docente che svolge la mansione con DPI rafforzati; 
  • realizzazione di attività didattiche in presenza a favore di studenti con disabilità e/o BES per i quali i rispettivi PEI e PDP privilegiano questa modalità di erogazione del servizio; 
  • ulteriori necessità di contenimento del contagio conseguenti ai dati epidemiologici del contesto territoriale di riferimento. 

Ciò detto, valutato l’impatto che i suddetti elementi potrebbero avere sul buon funzionamento della DDI e sulla salute pubblica, il dirigente potrebbe consentire ai docenti di erogare la loro prestazione lavorativa anche da casa, salvi gli obblighi informativi e formativi di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008.  

5) Muta il quadro normativo riguardo all’utilizzo delle mascherine a scuola? 

Da questo punto di vista, si ritiene che il DPCM non apporti alcuna novità. 

L’art. 1, comma 1, infatti fa salvi i protocolli e [..]le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e ribadisce l’assenza di un obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 

6) Cambia qualcosa nell’utilizzo delle palestre da parte di esterni? 

Le attività svolte dalle ASD/SSD in orario extracurricolare nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle organizzate in qualunque altra palestra e sono pertanto colpite dalla sospensione disposta dall’art. 1, comma 1, lettera f)che fa salve solo l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, […] nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome (cfr. Faq n. 10 del Dipartimento per lo sport). 

Ovviamente, per l’uso delle palestre da parte delle istituzioni scolastiche nulla cambia. 

7) Circa l’inizio delle attività didattiche a partire dalle ore 9:00 come dovrà agire la scuola? 

Anche questa misura è intesa ad un alleggerimento del carico sui mezzi di trasporto pubblico e deve essere adottata al ricorrere delle condizioni già indicate nella faq n. 1), ovvero previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali. 

8Smart working a scuola: con il DPCM cambia qualcosa? 

Per quanto riguarda il personale docente, trovandosi al cospetto di una parziale sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica e dunque di una delle ipotesi previste dal D.M. n. 89/2020, ad esso è consentito il lavoro agile, previo assolvimento degli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008. Si segnala che sul punto è stata sottoscritta in data 26 ottobre 2020 l’ipotesi di CCNI.   

Per quanto concerne il personale amministrativo e tecnico (compreso l’ “organico COVID”) resta, come in precedenza, la possibilità di accedere allo smart working secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. Infatti, l’art. 32, comma 4, della L. n. 126/2020 determina la non applicabilità alla scuola delle misure emergenziali sul lavoro agile di cui all’art. 263 del D.L. n. 34/2020, ma non contiene alcuna deroga alla L. n. 81/2017 citata. Ciò significa che il personale amministrativo e tecnico, anche non fragile, può usufruire dello smart working alle condizioni previste da quest’ultima legge. 

Come chiarito dalla nota MI prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020, il lavoro agile è applicabile al personale della scuola (docente e ATA) anche nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, Decreto Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, il quale recita: Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

9Riunioni OO.CC. ed elezioni: come svolgerle? 

Sulle riunioni degli OO.CC. l’art. 1, comma 9, lettera s) conferma quanto già disposto dai DPCM del 18 ottobre 2020, del 13 ottobre 2020 e dell’11 giugno 2020. Alla luce di ciò è possibile svolgere le riunioni degli organi collegiali in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 

Circa il rinnovo degli OO.CC. il DPCM conferma quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera d), n. 6 del DPCM del 18 ottobre 2020 ribadendo la possibilità di optare per l’effettuazione dell’elezione a distanza, come pure riportato nella Nota MI prot. n. 1896 del 19 ottobre scorso, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.