Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici. Le riflessioni dell’ANP

0
2

La lettura dell’art. 5 del DL n. 111/2020, entrato in vigore lo scorso 9 settembre e rubricato come Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici, fa emergere una serie di rilevanti criticità:

  • Comma 1 Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico
  • Comma 2Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio, minore  di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Questo comma riguarda anche il personale della scuola nella misura in cui l’art. 32 c. 4 del DL n. 104/2020 ha disposto il venir meno del regime emergenziale e derogatorio dello smart working senza contare che, comunque, alcuni lavoratori (ad esempio i collaboratori scolastici) ne erano esclusi a priori. Tra le ipotesi possibili vi è quella che entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti della scuola impossibilitati, come si è detto, a ricorrere allo smart working. Poiché il beneficio del congedo può essere fruito solo alternativamente, questo implicherebbe la presenza a scuola di uno dei due, con evidenti potenziali rischi per la salute collettiva. Peraltro i minori di anni 14, in ragione della loro età, hanno bisogno di cure e accudimento tali da impedire o limitare sensibilmente l’attuabilità di forme di distanziamento che consentirebbero ai genitori di recarsi in sicurezza sul posto di lavoro. Quale la sorte di uno dei due genitori, di fatto costretto a lavorare in presenza? Dovrebbe essere eradicato temporaneamente dal nucleo familiare?

  • Comma 3 – Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.  I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La decurtazione economica rappresenta una evidente disparità di trattamento a carico del personale della scuola, impossibilitato ad avvalersi dei benefici di cui al comma 1.

  • Comma 6 – Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.  L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma.  Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  • Comma 7 – Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

I commi 6 e 7 dispongono uno stanziamento di risorse che non sembra tale da rendere efficace l’applicazione della norma nella previsione in cui, sul piano delle probabilità, potrebbe essere molto vasta la platea dei beneficiari.