Gestione dei lavoratori fragili: il ruolo del medico competente

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Per cogliere al meglio qual è il ruolo rivestito dal MC nella gestione dei lavoratori fragili occorre partire da una premessa: il MC, con le sue prescrizioni, non può interferire con l’organizzazione del lavoro che è di esclusiva competenza del dirigente scolastico. Ciò significa che spetta solo a quest’ultimo dare indicazioni al MC circa le mansioni che il lavoratore può svolgere in modalità agile nell’attuale quadro normativo. A questo proposito si ricorda che l’art. 32, comma 4, del D.L. 104/2020 ha fatto venir meno – solo per le istituzioni scolastiche – il regime emergenziale e derogatorio dello smart working. Inoltre, solo nelle scuole del secondo ciclo è prevista la didattica digitale ad integrazione di quella in presenza ma in mancanza di regolamentazione contrattuale del lavoro a distanza dei docenti (pur prevista dall’art. 2, comma 3 ter, del D.L. 22/2020 e dal Protocollo dello scorso 6 agosto) e, comunque, non nell’interesse del lavoratore fragile ma nel contesto della complessiva organizzazione del servizio funzionale ai bisogni formativi degli alunni e alla difficoltosa applicazione del protocollo di sicurezza.  
Se dunque il lavoro agile non è attuabile, il MC può disporre limitazioni temporanee idonee a proteggere lo stato di salute del lavoratore (ad esempio obbligo di filtrante facciale FFP2 senza valvola; distanziamento sociale 2 metri o anche superiori; in caso di compiti con contatto diretto con pubblico e utenti, garantire il massimo isolamento possibile del lavoratore mediante barriere fisiche o ulteriori mezzi protettivi ecc.) ovvero, solo in extrema ratio, dichiararne la temporanea inidoneità. 
Tutto ciò che potrebbe, in astratto, interferire con l’organizzazione del lavoro di competenza del dirigente scolastico non può assumere la forma di una prescrizione (cioè di una indicazione a carattere cogente) ma solo di un suggerimento (ad esempio, la modifica degli orari di lavoro per consentire al dipendente di utilizzare i mezzi di trasporto in orari meno affollati o di entrare a scuola in momenti lontani dagli ingressi e dalle uscite). 
Come ANP siamo ben consapevoli che un giudizio di temporanea inidoneità in questo momento ponga notevoli problemi di gestione del personale ai dirigenti scolastici e, pertanto, ci siamo rivolti al Ministero per ottenere opportuni e tempestivi chiarimenti a riguardo.  
Si consiglia, nel frattempo, di attenersi alle presenti indicazioni, peraltro corroborate dal documento prodotto dall’ANMA – Associazione Nazionale dei medici d’azienda e competenti disponibile al link.