- Quali disposizioni devo osservare per la nomina del medico competente in modo da assicurare con tempestività la sorveglianza sanitaria eccezionale?
Il disposto del D.Lgs. n. 81/08 si esprime in modo ambiguo circa la obbligatorietà della nomina. Attualmente, dato lo stato di emergenza epidemiologica, l’obbligo pare ineludibile, da un lato per assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale imposta dall’art. 83 nei confronti dei lavoratori in condizione di fragilità, dall’altro per poter valutare al meglio le misure da inserire nell’integrazione del DVR in vista del contenimento del contagio da Covid-19. Si ribadisce che l’urgenza, la breve durata dell’incarico (fino al 31 luglio 2020) e la conseguente modesta entità del compenso giustificano un affidamento diretto. Se il contratto con l’MC viene assimilato a un contratto con esperto esterno, ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/01, ciò si giustifica alla luce della circolare FP n. 2/2008 che esclude la necessità di una procedura di valutazione comparativa nel caso in cui l’importo del compenso sia modesto. Se invece viene assimilato a un contratto d’appalto, come sostenuto da ANAC nel parere di precontenzioso n. 412 del 2019, a maggior ragione risulterà giustificabile un affidamento diretto.
- In quali casi occorre rivolgersi all’INAIL per la sorveglianza sanitaria eccezionale?
L’art. 83 prevede espressamente questa possibilità per i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il MC o comunque non lo hanno nominato. Il disposto normativo non menziona la possibilità di rivolgersi al medico curante, come alternativa alle prime due. Il ricorso allo stesso potrebbe dunque ritenersi solo eccezionale e residuale. Di dubbio valore allo stato attuale sarebbe una sua certificazione circa la condizione di fragilità, anche dopo la Nota MI n. 8464 del 28 maggio 2020 secondo cui il DS individua i “lavoratori fragili” sulla base della documentazione medica dagli stessi prodotta. Al di là della legittimità di queste indicazioni alla luce del diritto alla privacy (di cui si dirà nel prosieguo), la Nota non ha alcun valore normativo e non può pertanto derogare a quello che un atto avente forza di legge stabilisce in modo assai chiaro. Si consiglia pertanto – ancora una volta – di procedere con celerità alla nomina del MC.
- Chi sono i destinatari della sorveglianza sanitaria eccezionale?
L’art. 83 richiede l’attivazione di detta sorveglianza in relazione ai lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Risulta evidente che non spetta al dirigente effettuare una valutazione aprioristica circa la sussistenza o meno della condizione di fragilità. Spetta innanzitutto al lavoratore stesso richiedere la sottoposizione a visita del MC, in ragione delle proprie condizioni di salute. Altro soggetto titolato a segnalare la condizione di fragilità è il MC. Nell’ambito dell’emergenza, infatti – come sostiene il Garante privacy nelle sue faq – “il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo). Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore. In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria”. Anche per questo, si ribadisce la necessità della sua nomina;
- Quali sono le modalità di esonero dei lavoratori fragili dall’esame in presenza?
Nel protocollo di intesa siglato tra MI e OO.SS. di Comparto e di Area circa le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo, il MI si è impegnato a fornire indicazioni precise e puntuali sulla questione. Nella Nota n. 8464 del 28 maggio 2020, si chiarisce intanto che il DS comunicherà al Presidente di Commissione l’elenco dei docenti ai quali, in quanto lavoratori fragili, dovrà essere consentita la partecipazione in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. Lo stesso accadrà qualora la condizione di fragilità o la sua comunicazione sopravvengano all’insediamento della Commissione;
- Quali sono le disposizioni da osservare per il trattamento dei dati personali da parte del Dirigente e del MC?
Il Garante della privacy è intervenuto con una specifica faq sul tema. Ha sostenuto al riguardo che “in capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute […]”;
- Quali sono le disposizioni da osservare sui test sierologici?
A questo riguardo, occorre distinguere tre ipotesi.
- Alcune Regioni prevedono la possibilità di effettuare detti test sul personale dipendente della scuola con spese a carico del SSN, in quanto ritenuto maggiormente a rischio. In questo caso, precisa il Garante privacy, “i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti”.
- In secondo luogo, continua il Garante privacy, il datore di lavoro stesso può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti solo se disposto dal medico competente “e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020). Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. […] Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti”.
- In terzo luogo, infine, il Garante privacy conclude che il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti “anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame”.







