SOLO PER I SOCI: LE OM DEL 16 MAGGIO 2020 | LE FAQ DELL’ANP

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Esami Primo ciclo

Come si procede per assegnare correttamente la tematica dell’elaborato? L’argomento deve essere concordato anche con gli studenti?

La tematica assegnata dal consiglio di classe a ciascun alunno deve tener conto delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti, deve consentirgli di sviluppare un elaborato avvalendosi di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. L’O.M. 9/2020 al comma 1 dell’art.3 a tal riguardo recita “Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe”. È opportuno, quindi, che prima del consiglio di classe in cui formalmente si assegna la tematica a ciascun alunno, gli insegnanti ne discutano con gli studenti in modo da effettuare una scelta condivisa.

 

Entro quando deve essere consegnato l’elaborato finale da parte di ciascun alunno? Cosa succede se un alunno non lo consegna?

L’elaborato e la sua presentazione sono elementi che concorrono alla valutazione finale dell’alunno. L’O.M. 9/2020 prevede che “gli alunni trasmettono l’elaborato al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione”. È necessario comunicare agli alunni interessati l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare gli elaborati nonché l’indicazione del termine ultimo per l’invio (si consiglia di utilizzare una formula del tipo “dal giorno XX al giorno YY”). Si consiglia di fissare la scadenza di tale termine in una data precedente di qualche giorno l’inizio dei consigli di classe dedicati alla presentazione degli elaborati, in modo da consentire ai docenti di prenderne effettivamente visione. L’ordinanza non prevede esplicitamente la trattazione del caso di mancata consegna dell’elaborato. Poiché, tuttavia, tutti gli alunni sono ammessi all’esame, anche in assenza del possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 62/2017, si deve ritenere che la mancata presentazione sia elemento di cui il CdC terrà conto in sede di attribuzione del voto finale, sulla base dei criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti. Si ricorda, al riguardo, che l’esito dell’esame potrebbe anche essere sfavorevole.

Si ricorda, altresì, che qualora non ci fosse stata la possibilità di svolgere la presentazione prima della data dello scrutinio, a seguito dell’assenza dell’alunno per gravi e documentati motivi, il CdC dovrà procedere comunque alla valutazione dell’elaborato inviato.

 

È possibile prevedere la presentazione dell’elaborato in presenza per i ragazzi che non hanno connessione a casa?

Poiché l’art. 4, comma 1, dell’O.M. 9/2020 prevede espressamente solo la presentazione con modalità telematica, non è attuabile la presentazione in presenza. Si suggerisce, per ovviare alla mancanza di connessione domestica, che la scuola conceda in comodato d’uso un dispositivo per la connettività. Nel caso limite di totale assenza di copertura di rete presso l’abitazione dell’alunno, si suggerisce di mettere a disposizione dello stesso un’aula dell’istituto dotata di pc e collegamento alla rete.

 

La griglia di valutazione dell’elaborato deve contenere indicatori distinti per l’attribuzione di un voto all’elaborato e di un voto alla presentazione?

L’elaborato e la sua presentazione sono elementi che concorrono alla valutazione finale dell’alunno. Si consiglia, pertanto, di prevedere un’unica griglia di valutazione con indicatori, relativi sia alla sua realizzazione che alla sua presentazione, desumibili dall’art. 3 dell’O.M. 9/2020 e convergenti in un solo voto. Il collegio dei docenti deciderà, nella sua autonomia, quale peso dare ai diversi indicatori individuati. Si rammenta che, quanto alla forma, l’ordinanza prevede oltre al testo scritto anche una presentazione multimediale, una mappa o insieme di mappe, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

L’ANP ha messo a disposizione dei soci un modello di griglia rinvenibile al seguente link.

 

Come si deve intendere l’O.M. 9/2020 laddove parla di “dimensione complessiva della valutazione finale senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie”? Il collegio può definire delle percentuali da attribuire ai vari indicatori per l’attribuzione del voto finale?

L’affermazione riportata fa intendere che non si debbano considerare separatamente i diversi elementi che concorrono alla valutazione finale dello studente, ovvero i risultati conseguiti dallo stesso nelle discipline nel terzo anno di corso, la realizzazione dell’elaborato e la sua presentazione orale nonché il percorso scolastico triennale. Si deve, invece, procedere ad un apprezzamento complessivo dei diversi elementi, effettuabile anche mediante una rubrica di valutazione. Pertanto, il collegio dei docenti non deve definire criteri che attribuiscano pesi alle diverse componenti di cui tiene conto la valutazione finale, da esprimersi in decimi.

Il consiglio di classe riunito per la presentazione dell’elaborato deve essere nella sua composizione perfetta?

In base alla formulazione letterale dell’articolo 4 della O.M. 9/2020, si ritiene che il consiglio di classe debba assistere alla presentazione in composizione perfetta. Anche l’art. 3, co. 2, lett. b), d’altronde, dispone che l’elaborato “consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline”. Tale carattere di trasversalità può essere apprezzato e valutato solo da parte dall’intero corpo dei docenti della classe.

 

Esami di idoneità

 

Come devo organizzare l’esame di idoneità per l’ammissione alla classe successiva in caso di istruzione parentale?

Al comma 2 dell’art. 8, l’O.M. 11/2020 concernente la valutazione finale degli alunni prevede che gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici – ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado – siano svolti in presenza entro il 1° settembre 2020 o, comunque, entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del decreto legislativo 62/17. Si consiglia quindi di calendarizzare gli esami secondo le consuete modalità, entro tali termini.

 

Devo organizzare esami preliminari per i candidati privatisti che entro il 15 marzo hanno fatto richiesta di ammissione all’esame di Stato del primo ciclo?

Nel caso del primo ciclo non c’è previsione normativa di esami preliminari da sostenere in tale circostanza. Ai sensi del d.lgs. 62/2017 art. 10, commi 5 e 6, “sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria”. Tale ultimo prerequisito per l’esame di quest’anno è superato dalla deroga prevista dal decreto-legge 22/2020.

 

Quando posso calendarizzare gli esami preliminari previsti per i candidati privatisti che entro il 15 marzo hanno fatto richiesta di ammissione all’esame di stato del secondo ciclo?

Per ciò che riguarda il secondo ciclo, l’art. 4 dell’O.M. 10/2020 prevede che la configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponda a quella prevista per i candidati interni e che essi siano ammessi a parteciparvi previo superamento degli esami preliminari le cui sessioni si terranno in presenza a partire dal 10 luglio 2020. L’O.M. anticipa che saranno emanate, con apposita ordinanza (ai sensi dell’art. 17, co. 11 del d.lgs. 62/2017), specifiche disposizioni per i candidati assenti.

 

Esame secondo ciclo

 

Agli Esami di secondo ciclo devono essere ammessi tutti gli studenti, indipendentemente dalla frequenza o dall’assenza di valutazioni?

L’O.M. 10/2020, all’art. 3, comma 1 prevede che tutti gli alunni delle classi terminali siano ammessi all’esame di Stato anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 del d.lgs. 62/2017 (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, partecipazione alle prove INVALSI, svolgimento attività PCTO, votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina). L’ammissione è disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe presieduto dal dirigente o da un suo delegato.

L’unico caso di esclusione dall’esame è quello previsto dall’art. 3, co. 3 dell’O.M. 10/2020 che riguarda particolari situazioni di alunni sanzionati disciplinarmente ai sensi del D.P.R. 249/1998.

 

I “testi” di italiano di cui parla l’ordinanza sull’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e i materiali da cui trarre spunto (lettera “c” delle fasi del colloquio) devono essere integralmente inseriti nel Documento del Consiglio di classe o possono essere solo citati?

Alla lettera b del comma 1 dell’art. 9 dell’O.M. 10/2020 si stabilisce che il documento del consiglio di classe, da predisporre entro il 30 maggio 2020, illustri i testi oggetto di studio – nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno – che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 17, co. 1. I testi devono quindi essere indicati, specificando in modo chiaro l’opera alla quale appartengono, senza la necessità di inserirli o allegarli nel documento stesso.

I materiali invece, sono scelti dalla commissione che provvede alla loro predisposizione, prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati (art. 16, comma 3).

 

Quando possono essere assegnati i punti integrativi del voto conclusivo di esame del secondo ciclo?

In base alla lettera b), comma 8 dell’art. 15 dell’OM 10/2020, la sottocommissione in sede di riunione preliminare definisce “i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti”. Dunque, l’autonoma deliberazione della sottocommissione circa l’attribuzione del punteggio integrativo, fino ad un massimo di cinque punti, può essere motivata sia sulla base del processo formativo e dei risultati di apprendimento dello studente, sia sulla base del conseguimento del credito.

 

Circa la modalità di svolgimento del colloquio, chi sceglierà il testo da analizzare? Con quali criteri si somministreranno, a ciascun candidato, i materiali predisposti dalla commissione?

I criteri di svolgimento dell’esame sono definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

Per quanto riguarda i materiali, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto da ciascun candidato, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.

 

Fermo restando che per le classi quinte va convertito tutto il credito triennale, per le classi terze e quarte quale tabella si deve utilizzare? Quella riportata nell’attuale ordinanza?

L’O.M. 11/2020, all’articolo 4, co. 4, dispone che, per le classi terze e quarte, l’attribuzione del credito segua le disposizioni ordinarie di cui all’art. 15, co. 2 del d.lgs. 62/2017.

 

Alla luce dell’O.M. 10/2020, art. 3, si può non ammettere all’esame di Stato e quindi prevedere la ripetenza per uno studente con programmazione differenziata, frequentante la classe quinta di un Istituto del secondo ciclo, mai ripetente, posto che il GLHO e i genitori si sono espressi per la non ammissione all’esame in sede di scrutinio e quindi per la ripetenza?

Va premesso che l’art.3 dell’O.M 10/2020 prevede l’ammissione di tutti gli alunni, con l’unica eccezione dei casi di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Se ne deve dedurre, pertanto, l’obbligo di ammettere l’alunno in questione. Del resto, il percorso scolastico dello studente, proceduto linearmente senza ripetenze, indica il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione differenziata. Va altresì tenuto in considerazione il comma 4 dell’art. 12 della legge 104/92 che recita “L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.”

 

Scrutini finali

La O.M. 10/2020 all’ art. 3, comma 2, prevede la pubblicazione all’albo dell’Istituto dell’esito della valutazione dello scrutinio di ammissione all’esame. Vanno pubblicati anche i voti insufficienti?

Sì. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.

Si ricorda, al riguardo, che il Garante della privacy ha più volte affermato che “Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. È necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti”.

 

La O.M. 11/2020 all’ art. 4, comma 4, prevede che i voti, ancorché insufficienti, siano riportati nel documento di valutazione finale. Si deve intendere che per le classi intermedie nei tabelloni degli esiti non devono essere pubblicati?

Nell’ordinanza in questione non c’è riferimento esplicito alla pubblicazione all’albo degli esiti degli scrutini. Il Garante della privacy, in più occasioni, ha affermato che le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza stabilito dal Ministero dell’istruzione. Proprio perché sul punto non è stata data disposizione espressa di alcun tipo, a differenza di quanto avvenuto nell’O.M. 10/2020 sull’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, pare ragionevole attendere eventuali chiarimenti da parte del Ministero.