SICUREZZA CONTROLLI E SORVEGLIANZE

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La documentazione, in materia di sicurezza, è un vero e proprio strumento organizzativo che consente di gestire nel tempo la conoscenza della peculiare realtà lavorativa e contribuisce all’implementazione e al monitoraggio dell’organizzazione della sicurezza all’interno della scuola.

 

Per verificare se presso l’Istituto è conservata la documentazione obbligatoria generale e specifica, si consiglia di utilizzare le check list riportate nelle pp. 174 ss. delle Linee guida INAIL più volte citate e disponibili al link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-scuola.pdf.

 

In particolare, si richiama l’attenzione sulla tenuta del registro dei controlli periodici antincendio.

L’art. 5 del d.P.R. n. 37/98 obbliga i responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature, a predisporre e attuare le misure di sicurezza antincendio e ad annotare su un apposito registro tutti i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale.

 

L’allegato VI al D.M. 10.03.1998 definisce il significato da attribuire ai termini della sorveglianza, controllo e manutenzione:

  • Sorveglianza: è il controllo visivo teso ad accertarsi dell’idoneità dei materiali e delle attrezzature. Può essere effettuata da personale normalmente in servizio appositamente individuato;
  • Controllo: è l’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature degli impianti. Il controllo deve essere effettuato da personale esperto interno o esterno all’azienda (nel caso della scuola tale attività viene svolta da una Ditta antincendio esterna individuata dall’Ente Proprietario);
  • Manutenzione: intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. La manutenzione deve essere effettuata da personale o ditte esperte, operanti nel settore.

 

Mentre per i controlli si prevede una periodicità almeno semestrale, circa la periodicità della sorveglianza la normativa nulla stabilisce; essa pertanto potrebbe essere di tipo trimestrale, mensile, settimanale o giornaliero in base anche all’elemento, impianto da sorvegliare e al tipo di attività.

Il registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile per i controlli dei Vigili del Fuoco.

 

Al fine di meglio adempiere agli obblighi soprariportati e più in generale al fine di rilevare tempestivamente i guasti o le situazioni di pericolo, così come di avere sempre contezza delle persone presenti all’interno di ciascun plesso, si mettono a disposizione, nell’area riservata del sito ANP, i seguenti modelli:

  1. Modulo segnalazione guasti e pericolo
  2. Registro controlli antincendio
  3. Registro delle persone esterne.